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> Guida&Consigli > Codice dell'autodisciplina Pubblicitaria
Guida
& Consigli
:::: Autodisciplina
Pubblicitaria ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice
dell'Autodisciplina pubblicitaria
NORME PRELIMINARI E GENERALI
a) Finalità del Codice
Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha lo scopo di assicurare
che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo
particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata
come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla
sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attività in contrasto con le
finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti
disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole, esprimen
o costume cui deve uniformarsi l'attività pubblicitaria,
costituisce la base normativa per l'autodisciplina pubblicitaria.
b) Soggetti vincolati
E Codice di Autodisciplina Pubblicitaria é vincolante
per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori
di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che
lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione,
ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità
di cui al punto d).
c) Obblighi degli enti firmatari
Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare
dai loro associati le norme del Codice stesso, a dare opportuna
diffusione alle decisioni dell'organo giudicante, nonché
ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci
che non si attengano al giudizio dell'organo stesso o siano
recidivi.
d) Clausola di accettazione
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo
giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì
che ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri
contratti una speciale clausola di accettazione del Codice
e delle decisioni assunte dal Giurì, anche in ordine
alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del
Comitato di Controllo divenute definitive.
e) Definizioni
Agli effetti del Codice il termine " pubblicità
" comprende ogni comunicazione, anche istituzionale,
diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che
siano i mezzi utilizzati, nonché le forme di comunicazione
disciplinate dal titolo VI.
Il termine " prodotto " comprende qualsiasi oggetto
della comunicazione pubblicitaria e si intende perciò
esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine " messaggio " comprende qualsiasi forma
di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò
esteso anche all'imballaggio, alla confezione e simili.
Il termine " consumatore " comprende ogni persona
cui é indirizzato il messaggio pubblicitario o che
sia suscettibile di riceverlo.
Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce
pubblicità la distribuzione a scopo didattico di materiale
pubblicitario quando sia richiesto dagli Istituti scolastici
pubblici o privati e l'uso avvenga sotto il controllo del
personale docente.
Titolo I
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art.1
Lealtà pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta.
Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.
Art. 2
Pubblicità ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione
che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per
mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente
iperboliche,
specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti
del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni
di vendita, la diffusione, l'identità delle persone
rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Art. 3
Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche,
dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche
devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e
scientifiche e dati statistici con limitata validità
non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente
validi.
Art. 4
Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e
controllabili.
Art. 5
Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzare
con modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto
sia maggiore o diverso. Qualora vengano pubblicizzare garanzie
maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicità
deve precisare il contenuto e le modalità della garanzia
offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa
indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione
scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.
Art. 6
Dimostrazione della verità dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado
di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato
di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni,
affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze
usate.
Art. 7
Identificazione della pubblicità
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come
tale. Nei mezzi in cui, oltre la pubblicità, vengono
comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere,
la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta
per mezzo di idonei accorgimenti
Art. 8
Superstizione, credulità, paura
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento
della superstizione, della credulità e, salvo ragioni
giustificate, della paura.
Art. 9
Violenza, volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni
di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e
la sensibilità dei e dati consumatori, debbano ritenersi
indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10
Convinzioni morali, civili., religiose e dignità
della persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali,
civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve
rispettare la dignità della persona umana in se tutte
le sue forme ed espressioni.
Art. 11
Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si
rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere
da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla
che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente
e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità
o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.
In particolare questa pubblicità non deve indurre a:
- violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
- compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
- ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato
significhi inferiorità, oppure mancato
assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
- sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari
deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti
per i più giovani.
Art. 12
Salute, sicurezza e ambiente
La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare
pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente,
specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili,
deve indicarli con chiarezza.
Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni
o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare
le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza
e di responsabilità verso i pericoli.
Art. 13
Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile
anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea
a creare confusione con altra pubblicità.
Deve essere inoltre evitato, qualsiasi sfruttamento del nome,
del marchio e della notorietà altrui, specie se inteso
a trarre per se un mgiustificato profitto.
Art. 14
Denigrazione
E' vietata ogni denigrazione delle attività, imprese
o prodotti altrui, anche se non nominati.
Art. 15
Comparazione
E' consentita la comparazione indiretta quando sia utile ad
illustrare sotto l'aspetto
tecnico ed economico caratteristiche e vantaggi oggettivamente
rilevanti e verificabili dei beni e dei servizi pubblicizzati.
Art. 16
Variabilità
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un
determinato prodotto non necessariamente é accettabile
per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche
dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28
e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le
informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitano
a enunciazioni generiche.
La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme
del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi,
di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la
pubblicità difforme da più rigorosi criteri
da loro eventualmente stabiliti.
Titolo II
NORME PARTICOLARI
a) Sistemi di vendita
Art. 17
Vendite a credito
La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare
chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle
rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori
nonché il prezzo totale del prodotto.
Essa deve particolarmente marchio precisare le condizioni
di riservato dominio e simili, nonché quelle della
profitto. locazione o del noleggio con patto di riscatto.
Art. 18
Vendite a distanza
La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere
chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni
di pagamento, le condizioni di fornitura nonché quelle
di annullamento della vendita, qualora siano previste.
Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo
della ditta inserzionista.
Art. 19
Forniture non richieste
E' vietata la pubblicità relativa a forniture non richieste,
che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi
non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore.
Art. 20
Vendite speciali
La pubblicità delle vendite speciali, e in particolare
quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente
in che cosa consiste la favorevole occasione d'acquisto, nonché
la scadenza dell'offerta. Quest'ultima indicazione non é
richiesta sulla confezione.
Art. 21
Manifestazioni a premio
La pubblicità relativa alle manifestazioni a premio,
realizzate attraverso concorsi od operazioni a premio, deve
mettere il pubblico in grado di conoscere chiaramente e agevolmente
le condizioni di partecipazione, i termini di scadenza e i
premi, nonché - nei concorsi - il loro numero, le modalità
di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati.
b) Settori merceologici
Art. 22
Bevande alcooliche
La pubblicità delle bevande alcooliche non deve contrastare
con l'esigenza di favorire
l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza
e responsabilità.
In particolare essa deve evitare di:
- incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi
dannoso, delle bevande alcooliche;
- rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto
e, in generale, di dipendenza dall'alcool;
- rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori;
- associare l'uso di bevande alcooliche con la guida di veicoli;
- indurre il pubblico a ritenere che l'uso delle bevande alcooliche
contribuisca alla lucidità mentale e all'efficienza
fisica e che il mancato uso del prodotto comporti una condizione
di inferiorità fisica, psicologica e sociale;
- indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità
di consumo che é necessario considerare in relazione
alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni
personali del consumatore;
- usare l'indicazione del grado alcoolico di una bevanda come
tema principale dell'annuncio.
Art. 23
Prodotti cosmetici e per l'igiene personale
La pubblicità relativa ai prodotti cosmetici e per
l'igiene personale non deve indurre a ritenere cheessi abbiano
caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella
di essere applicati sulle superficidel corpo umano, sui denti
e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente
di pulirli, ma deodorarli, profumarli, correggerne l'aspetto
estetico, ovvero proteggerli per mantenerli in buono stato.
Tale pubblicità, quindi, pur potendo presentare detti
prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione
di particolari situazioni patologiche, purché a tale
scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre
il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l'igiene
personale con i medicinali, con i presidi medico-chirurgici
e coi trattamenti curativi.
Art. 23-bis
Integratori alimentari e prodotti dietetici
La pubblicità relativa agli integratori alimentari
e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà
non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti,
ovvero proprietà che non siano realmente possedute
dai prodotti stessi.
Inoltre detta pubblicità deve essere realizzata in
modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e
deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di
tipo medico.
Queste regole si applicano agli alimenti dietetici per la
prima infanzia, quelli che sostituiscono in tutto o in parte
l'allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento
o per l'integrazione alimentare dei bambini.
Art. 24
Trattamenti fisici
La pubblicità relativa ai trattamenti fisici ed estetici
della persona non deve indurre a ritenere che tali trattamenti
abbiano funzioni terapeutiche o restitutive, ovvero abbiano
la capacità di produrre risultati radicali, e deve
evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo
medico.
Art. 25
Prodotti medicinali e trattamenti Curativi
La pubblicità relativa a medicinali e trattamenti curativi
deve tener conto della particolare importanza della materia
ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità
nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva
delle caratteristiche del prodotto.
Tale pubblicità deve richiamare l'attenzione del consumatore
sulla necessità di opportune cautele nell'uso dei prodotti
invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze
della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti
medesimi.
In particolare, la pubblicità al consumatore relativa
alle specialità medicinali da banco deve comprendere
la denominazione del medicinale e quella comune del principio
attivo; quest'ultima non é obbligatoria se il medicinale
é costituito da più principi attivi, o se la
pubblicità ha il solo scopo di rammentare genericamente
la denominazione del prodotto.
Inoltre la pubblicità relativa alle specialità
medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve:
- indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva
di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia
sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale;
- attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia
pari o superiore a quella di altri;
- far apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento
chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi;
- rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini o
indurre i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sorveglianza;
- avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori
sanitari o di persone largamente note al pubblico, o del fatto
che é stata autorizzata l'immissione in commercio del
medicinale, né far
riferimento a certificati di guarigione in modo improprio
o ingannevole;
- assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, cosmetico
o ad un altro prodotto di consumo;
- indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento curativo
possano migliorare il normale stato di buona salute, così
come la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli;
a meno che si tratti di una campagna di vaccinazione;
- avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressionante
di rappresentazioni delle alterazioni del corpo umano dovute
a malattie o lesioni, o dell'azione del medicinale.
Art. 26
Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamento
La pubblicità relativa a corsi di istruzione e metodi
di studio o di insegnamento non deve contenere alcuna promessa
di lavoro né esagerare le possibilità di impiego
o di remunerazione che si offrono a coloro che seguono i corsi
stessi o adottano i metodi proposti e neppure offrire titoli
e qualifiche non riconosciuti o comunque non ottenibili con
questi mezzi.
Art. 27
Operazioni finanziarie e immobiliari
La pubblicità diretta a sollecitare o promuovere operazioni
finanziarie e in particolare operazioni di risparmio e di
investimento in beni mobili o immobili e quella deve fornire
chiare ed esaurienti informazioni onde non indurre in errore
circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la
quantità e le caratteristiche dei beni o servizi offerti,
le condizioni dell'operazione, nonché i rischi connessi,
onde consentire ai destinatari del messaggio, anche se privi
di specifica preparazione, di assumere consapevoli scelte
di impiego delle loro risorse.
Essa in particolare:
a) deve evitare, nell'indicare i tassi annui di interesse,
di utilizzare termini quali "rendita" e "resa"
nel senso di sommatoria fra reddito di capitali e incremento
del valore patrimoniale;
b) non deve incitare ad assumere impegni e a versare anticipi
senza offrire idonee garanzie;
c) non deve proiettare nel futuro i risultati del passato
né pubblicizzare i rendimenti ottenuti calcolandoli
su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi
in relazione alla particolare natura dell'investimento e alle
oscillazioni dei risultati.
La pubblicità per le operazioni immobiliari deve essere
espressa in forme atte evitare
l'ingannevolezza derivante dal far passare investimenti mobiliari
per immobiliari o dal privilegiare l'aspetto economico immobiliare
senza fornire adeguate indicazioni sulla reale natura mobiliare
dell'investimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
pubblicità relativa all'attività bancaria e
a quella assicurativa, quest'ultima quando sia necessario
metterne in evidenza l'aspetto di investimento.
Art. 28
Viaggi organizzati
La pubblicità relativa ai viaggi organizzati, sotto
qualsiasi forma, deve fornire informazioni complete ed accurate,
con particolare riguardo al trattamento ed alle prestazioni
incluse nel prezzo minimo di partecipazione. L'annuncio deve
mettere in evidenza un invito a considerare con attenzione
le condizioni di partecipazione, di pagamento e di recesso,
contenute nella documentazione informativa o nel modulo di
adesione.
Art. 28-bis
Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini
La pubblicità relativa a giocattoli, giochi e prodotti
educativi per bambini non deve indurre in errore:
- sulla natura e sulle prestazioni e dimensioni del prodotto
pubbliciz-
- sul grado di abilità necessario per utilizzare il
prodotto;
- sull'entità della spesa, specie quando il funzionamento
del prodotto comporti l'acquisto di prodotti complementari.
In ogni caso, questa pubblicità non deve minimizzare
il prezzo del prodotto o far credere che il suo acquisto sia
normalmente compatibile con qualsiasi bilancio familiare.
Titolo III
ORGANI E LORO COMPETENZA
Art. 29
Composizione del Giurì
Il Giuri é composto da un numero di membri compreso
fra nove e quindici, nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria e scelti fra esperti di diritto, di problemi
dei consumatori, di comunicazione.
I membri del Giuri durano in carica due anni e sono riconfermabili.
L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria nomina tra i
membri del Giuri il Presidente e il
Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in assenza
di questi.
I membri del Giuri non possono essere scelti fra esperti che
esercitano la loro attività professionale in materia
di Autodisciplina Pubblicitaria.
Art. 30
Composizione del Comitato di Controllo
Il Comitato di Controllo é composto da dieci a quindici
membri nominati dall'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di
problemi dei consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi
di comunicazione e di materie giuridiche.
I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni
e sono riconfermabili.
I membri del Comitato non possono essere scelti tra esperti
che esercitano la loro attività professionale in materia
di autodisciplina pubblicitaria.
L'Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente
e i Vicepresidenti.
Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno
tre membri ciascuna, presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente.
Art. 31
Principi per il giudizio
I membri del Giurì e del Comitato di Controllo svolgono
le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e
non in rappresentanza di interessi di categoria.
Nell'adempimento dei loro compiti i membri del Giurì
e del Comitato di Controllo sono tenuti ad osservare il massimo
riserbo.
Art. 32
Funzioni del Giurì e del Comitato di Controllo
Il Giurì esamina la pubblicità che gli viene
sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria.
Nelle vertenze nelle quali non sia coinvolto l'interesse del
consumatore, Giurì, su concorde richiesta delle parti,
può costituirsi in collegio arbitrale irrituale decidendo
con un lodo. Il Presidente del Giurì stabilisce la
relativa procedura caso per caso.
Il Comitato di Controllo:
- sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito
a segnalazioni pervenute, messaggi a suo parere non conformi
alle norme del Codice che tutelano l'interesse del consumatore
o la pubblicità;
- esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del
Giurì;
può invitare in via preventiva a modificare la pubblicità
che appaia non conforme alle norme del Codice;
- può emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell'art.39;
- su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva
il proprio parere circa la conformità alle norme del
Codice che tutelano l'interesse del consumatore, della pubblicità
sottopostagli in forma definitiva ma non ancora diffusa. Il
parere viene espresso sotto riserva della validità
e completezza dei dati e delle informazioni fornite dalla
parte richiedente. A questa condizione l'approvazione impegna
il Comitato di Controllo a non agire d'ufficio contro la pubblicità
approvata. Le parti nei cui confronti é stato espresso
il parere preventivo devono astenersi da ogni utilizzazione
del parere medesimo per fini di pubblicità.
In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo
possono richiedere che chi si avvale della pubblicità
fornisca documentazioni idonee a consentire l'accertamento
della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,
illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle
documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo
possono avvalersi dell'opera di esperti.
Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì
e il Comitato di Controllo esplicano le loro funzioni senza
formalità.
Art. 33
Segreteria
La Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
svolge anche l'attività di segreteria per il Giurì
e il Comitato di Controllo.
La Segreteria attesta la pendenza di procedimenti avanti il
Giurì e, su richiesta degli interessati, ne rilascia
certificazione scritta.
Art. 34
Sede e riunioni
Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di
segreteria hanno sede presso l'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni
si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità,
su convocazione dei rispettivi Presidenti da comunicarsi almeno
tre giorni prima della data da essi fissata. Tale termine
può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non
sono pubbliche.
Il Giurì e il Comitato di Controllo sono validamente
costituiti con la presenza di cinque membri. In assenza del
Presidente e dei Vicepresidenti assume la presidenza il membro
più anziano di età. Il Giurì e il Comitato
di Controllo, quest'ultimo in sessione plenaria, deliberano
con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso
di parità, prevale il voto di chi presiede.
Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese
all'unanimità; in caso contrario la decisione viene
demandata al Comitato in sessione plenaria.
Le sezioni del Comitato di Controllo sono validamente costituite
con la presenza di almeno tre membri.
Nelle loro riunioni il Giurì e il Comitato di Controllo
sono assistiti da un funzionario di Segreteria tenuto al segreto
di ufficio e che si allontana al momento della deliberazione
del Giurì.
Art. 35
Amministrazione
Le modalità amministrative relative alle istanze sono
decise dall'Istituto dell' Autodisciplina Pubblicitaria.
Titolo IV
NORME PROCEDURALI E SANZIONI
Art. 36
Istanze al Giurì e al Comitato di Controllo
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività
pubblicitarie contrarie al Codice di Autodisciplina può
richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di
chi, avendo accettato il codice stesso in una qualsiasi delle
forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia commesso
le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando
la pubblicità che intende sottoporre all'esame del
Giurì, esponendo le proprie ragioni e allegando la
relativa documentazione.
Le istanze di azione e di procedimento arbitrale devono essere
indirizzate al Presidente del Giurì; quelle per il
parere preventivo al Presidente del Comitato di Controllo.
Art. 37
Procedimento avanti al Giurì
Ricevuta l'istanza, la presidenza del Giurì nomina
fra i membri del Giurì un relatore, dispone le comunicazione
degli atti alle parti interessate assegnando loro un termine,
non inferiore agli otto e non superiore ai dodici giorni liberi
lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni e di
eventuali documenti e le convoca avanti al Giurì entro
il termine più breve possibile per la discussione orale
che dovrà vertere soprattutto sugli aspetti della controversia
che non sia stato possibile trattare per iscritto.
Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato
di Controllo appositamente delegato.
Nei procedimenti ad istanza di parte, il Presidente del Giurì
può richiedere al Comitato parere consultivo scritto,
stabilendo il termine per il deposito.
Esaurita la discussione, il Giurì:
a) qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette
la propria decisione;
b) qualora ritenga necessario acquisire elementi di prova
rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più
presto e senza formalità alla assunzione degli atti
istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce
gli atti al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento;
c) qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali
da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste
nell'istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiara
d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa
istruttoria.
In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può
chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo
pareri su qualsiasi questione.
Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e
rappresentare da legali e consulenti.
Art. 38
Decisione del Giurì
Il Giurì, al termine della discussione, emette la sua
decisione, il cui dispositivo viene
immediatamente comunicato alle parti. Quando la decisione
stabilisce che la pubblicità esaminata é contraria
alle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il
Giurì invita le parti interessate a desistere dalla
stessa.
Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli
elementi riprovati.
Entro dieci giorni dalla decisione, il Giurì deposita
la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle
parti e agli enti interessati.
Le decisioni del Giurì sono definitive.
Art. 39
Ingiunzione di desistenza
Se la pubblicità presa in esame appare manifestamente
contraria a una o più norme del Codice di Autodisciplina
Pubblicitaria, il Presidente del Comitato di Controllo, con
proprio provvedimento, può ingiungere alle parti di
desistere dalla medesima.
Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso
dalla Segreteria alle parti, con la segnalazione che ciascuna
di esse può proporre motivata opposizione al Comitato
di Controllo nel termine non prorogabile di dieci giorni.
La mancata presentazione dell'opposizione, o l'inosservanza
del termine prescritto, o l'assenza di motivazione, vengono
constatate dal Presidente del Comitato di Controllo. In questi
casi l'ingiunzione acquista efficacia di decisione e, con
la relativa attestazione della Segreteria, viene nuovamente
comunicata alle parti affinché vi si conformino.
Se l'opposizione é proposta nel termine stabilito ed
é motivata, l'ingiunzione si intende sospesa. Il Presidente
del Comitato di Controllo, prese in considerazione le circostanze
e le ragioni opposte dalle parti, può decidere, sentito
il Comitato, di revocare l'ingiunzione e di archiviare il
caso, dandone atto alle parti stesse. Qualora invece il Comitato
di Controllo ritenga non convincenti le ragioni dell'opposizione,
gli atti vengono trasmessi al Presidente del Giurì
con la relativa motivazione. Se pure questi giudica non convincenti
le ragioni dell'opposizione, restituisce gli atti al
Presidente del Comitato di Controllo che provvede ai sensi
del precedente terzo comma. Se invece ritiene opportuna una
decisione del Giurì, dispone che il procedimento segua
la procedura ordinaria: con ciò l'ingiunzione si considera
revocata.
Art. 40
Pubblicazione delle decisioni
Tutte le decisioni sono pubblicate, per estratto, a cura della
Segreteria, sul Notiziario dell'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono.
Il Giurì può ordinare che di singole decisioni
sia data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell'Istituto,
anche con i nomi delle parti nei modi e sugli elementi organi
di informazione ritenuti opportuni.
Il testo dell'estratto é predisposto dal relatore e
sottoscritto dal Presidente.
Le parti nei cui confronti la decisione é stata pronunciata
devono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima
per fini di pubblicità.
Art. 41
Effetto vincolante delle decisioni del Giurì
I mezzi pubblicitari che direttamente o tramite le proprie
Associazioni hanno accettato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria,
ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti
al Giurì, sono tenuti ad osservarne le decisioni.
Art. 42
Inosservanza delle decisioni
Qualora chi é tenuto ad uniformarsi alle decisioni
del Giurì o del Comitato di Controllo non vi si attenga,
il Giurì dispone che se ne dia notizia al pubblico,
attraverso gli organi di informazione indicati dal Giurì
stesso, a cura dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Titolo V
TUTELA DELLE CREAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 43
Progetti pubblicitari
Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico
di amministrare la propria pubblicità, un utente richieda
ad una agenzia o a un professionista, nell'ambito di una gara
o di una consultazione plurima, la presentazione di uno o
più progetti creativi, deve astenersi dall'utilizzare
o dall'imitare gli aspetti ideativi e creativi del o dei progetti
non accettati o prescelti per un periodo di tre anni dalla
data del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia
o del professionista interessati, da effettuarsi in plico
sigillato presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria.
Art. 44
Avvisi di protezione
Ai fini della tutela delle creazioni pubblicitarie, gli annunci
isolati utilizzati come anticipazione e a protezione di una
campagna debbono essere depositati e pubblicati come stabilito
dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. I depositi
effettuati vengono riportati nel Notiziario IAP.
La protezione ha efficacia per un periodo di dodici mesi per
gli annunci stampa e di diciotto mesi per gli annunci audiovisivi,
a far tempo dalla data di pubblicazione.
Art. 45
Pubblicità svolta all'estero.
Gli utenti che vogliono tutelare la pubblicità da loro
svolta in altri Paesi contro possibili imitazioni in Italia,
possono depositare gli esemplari di tale pubblicità
presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Il deposito conferisce un diritto di priorità valido
per un periodo di cinque anni dalla data del deposito stesso.
Titolo VI
PUBBLICITA' SOCIALE
Art. 46
Appelli al pubblico
Sono soggetti alle norme del presente codice i messaggi che
sollecitano, direttamente o indirettamente, il volontario
apporto di contribuzioni in denaro, in beni o in prestazioni
di qualsiasi natura, nell'ambito di iniziative finalizzate
a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi,
anche specifici, di interesse generale e sociale.
Onde consentire una chiara comprensione e una facile individuazione,
tali messaggi devono riportare l'identità e l'indirizzo
dell'autore della richiesta, nonché l'obiettivo sociale
che si intende raggiungere. Quando la pubblicità sociale
sia collegata ad azioni di promozione commerciale, deve essere
indicato anche l'ammontare o la percentuale destinata alla
causa sociale.
I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente
le proprie opinioni, ma devono indicare, in modo chiaro, che
trattasi di opinioni provenienti dai promotori medesimi e
non di fatti accertati.
Per contro i messaggi non devono:
a) sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla
dignità della persona, né
ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente
allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento;
b) colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro
che non intendano aderire all'appello;
c) porre in essere comparazioni dirette con altre campagne
sociali;
d) presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema
sociale per il quale l'appello viene rivolto;
e) sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo
del pubblico all'iniziativa;
f) sollecitare i minori ad offerte di denaro.
Le presenti norme devono essere rispettate, in quanto applicabili,
anche nei messaggi di pubblicità sociale diversi da
quelli qui considerati.
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